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Newsletter 12/2015
21 dicembre 2015
PRIMO PIANO
La interdisciplinarietà del diritto sportivo
nell'ordinamento nazionale ed internazionale
Sorrento, 28 dicembre 2015
Programma -
Convenzione Hotel
Auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno nuovo!
Il Consiglio Direttivo
Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Alessandro Coni, Marco Lai, Giorgia Minozzi, Priscilla Palombi, Ilaria Pasqui, Francesco Rondini, Roberto Terenzio.
LEGAL NEWS
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COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE - Decisione n. 63 Anno 2015, nel giudizio R.G. n. 85/2015, presentato da Salvatore Astarita contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015
Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno ancora una volta ribadito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l'assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Attesa la tassativita` dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio.
- FIGC
1)
Violazione dell'art. 5 comma 1, CGS in relazione alla violazione dell'art. 1bis CGS da parte di soggetto federale. L'offesa, deve essere percepita da più persone e non solo da una - C.U. n. 43/TFN
2) Violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver provveduto, entro il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014 - C.U. n. 42/TFN
3) Violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché dei corrispondenti principi contenuti nell'art. 54 del Regolamento LND, per avere autonomamente presentato al Tribunale Federale Nazionale una denuncia contro la Società AS Lucchese Libertas 1905, segnalandone il comportamento scorretto per non avere rilasciato gli accrediti richiesti dai componenti la delegazione provinciale in possesso di tessera federale - C.U. n. 40/TFN
4) Modifica art. 23 e 32 sexies C.G.S. in materia di applicazione della sanzione su richiesta delle parti - C.U. 209/A Segreteria Federale
5) Nuovo Regolamento Elenco speciale direttosi sportivi - C.U. 212/A Segreteria Federale
6) Manuale Licenze UEFA - C.U. 213/A Segreteria Federale
- La Corte di Cassazione Sez IV n. 47752/2015 ha ravvisato una pericolosità innata nel gioco del calcio.
Ha escluso l'aspetto prevalentemente ludico di tale attività, come era stato riconosciuto in alcuni precedenti.
D'altra parte invece la Corte ha espressamente affermato che il calcio esponga ad una rilevante probabilità di subire un danno.
Da ciò ne deriva la particolare qualificazione della posizione di garanzia assunta dal responsabile dell'impianto ove si giochi a calcio.
Questi deve adottare tutte le misure possibili atte a impedire il verificarsi di eventi lesivi ai danni di chi gioca a calcio nell'impianto.
Tale onere è tanto più stringente in conseguenza del fatto che il calcio rappresenti di regola una fonte di pericolo.
EVENTI
Presentazione del libro
"PROFILI ECONOMICI E FINANZIARI DELLO SPORT”
di Gabriele Nicolella
Martedì 22 dicembre 2015, alle ore 17,00
Aula Pio XI dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli 1, Milano
Locandina -
Invito
Inaugurazione Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e Giustizia sportiva 2015-2016 Tavola Rotonda "Lo Sport fra regole e business: il format dei campionati agonistici"
Giovedì 28 gennaio 2016 (14.30-18.30)
Università degli Studi di Milano
SALA MALLIANI
Via Festa del Perdono, 7 Milano
Locandina -
Invito
NUOVE CONVENZIONI
Assicurazioni professionali
UIA S.r.l.
www.uiainternational.com
Convenzione soci
Per l'elenco completo delle convenzioni esistenti, visualizza la pagina web convenzioni.
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