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Newsletter 12/2016
14 dicembre 2016
PRIMO PIANO
RESOCONTO
GIORNATA DI STUDIO
SUL DIRITTO SPORTIVO
TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI, PROTEZIONE DEI MINORI E NORMATIVA ANTIDOPING
ROMA, 21 OTTOBRE 2016
III ASSEMBLEA ANNUALE SOCI
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT
ROMA, 21-22 OTTOBRE 2016
PARTITA DI CALCIO AIAS
ROMA, 22 OTTOBRE 2016
Giurisprudenza Nazionale a cura di DCF Sport Legal
- CONI: qualificazione giuridica del fatto
Con Decisione n. 53 del 27.10.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da una sodalizio sportivo in favore di alcuni suoi tesserati sanzionati avanti agli organi Figc per aver tenuto un comportamento non regolamentare nel corso di una gara, stabilendo che "La qualificazione giuridica del fatto – che, invece, è soggetta alla valutazione in ultimo grado sportivo del Collegio di Garanzia - non è irragionevole, e certamente non se ne può desumere la illegittimità affermando, come fa il ricorrente, che in altri casi più gravi la sanzione sarebbe stata più lieve. Il Collegio non ha titolo a esaminare tali diversi casi: ma è certo che, se in tali diversi casi si fosse adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione assai tollerante di comportamenti che, in particolare ove provenienti da giovani atleti, costituiscono l'esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall'inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi (decisione n. 9/15, Cerciello c. FIGC)." (U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. / Figc)
- FIGC: rinuncia partecipazione campionato
Con C.U. n. 28 del 28.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto a seguito di un deferimento nei confronti di un sodalizio sportivo e del relativo rappresentante legale i quali, dopo essersi regolarmente iscritti al campionato di competenza di Calcio a 5, avevano fatto pervenire apposita comunicazione alla Divisione Calcio a 5 con la quale rinunciavano alla partecipazione al torneo per sopravvenute ed imprevedibili difficoltà economiche, stabilendo che il deferimento non può essere accolto in quanto
"la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro è stata formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi; il tutto, quindi, secondo una scansione temporale non solo compatibile con la proficua organizzazione della competizione bensì anche tale da non avere recato pregiudizio all'iter sportivo". (ASD Umbria 2015 Calcio a 5 / Figc)
- CONI: difetto di motivazione
Con la Decisione n. 55 del 2 novembre 2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha rigettato il ricorso proposto dal Presidente di un'Associazione sportiva, il quale era stato deferito dalla Corte Federale d'Appello in seguito alla cessione di un cavallo, oggetto e parte integrante di un accordo stipulato con la Federazione Italiana Spot Equestri, con il quale quest'ultima si impegnava ad elargire annualmente dei contributi all'Associazione in previsione delle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, stabilendo "che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale. Possono essere, invece, valutate la completezza e la sufficienza della motivazione addotta a sostegno del convincimento relativo alla sussistenza della dedotta violazione dei doveri di correttezza,
lealtà e probità. A tale proposito è appena il caso di osservare, in presenza di una deduzione in tal senso del ricorrente, che l'obbligo di mantenere il cavallo a disposizione dell'amazzone implica necessariamente il divieto di cessione a terzi dell'animale fino al termine convenuto. Ne discende che, in relazione a tale profilo non può essere ravvisata alcuna carenza motivazionale." (V. Truppa / FISE)
- FIPAV: svincolo coattivo
Con Delibera n 2 del 06.10.2016 della Commissione Tesseramento Atleti, quest'ultima è intervenuta a seguito del ricorso promosso da una tesserata che chiedeva lo scioglimento del vincolo per non essere stata sottoposta a visita medica con conseguente mancato perfezionamento della procedura di rinnovo del tesseramento e per il disinteresse mostrato dal sodalizio per la sua crescita tecnica non avendo potuto la ricorrente partecipare ad alcuna attività agonistica per l'intera stagione, stabilendo che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT "appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente per tutta la durata della stagione" non preoccupandosi "di garantire alla ricorrente la partecipazione all'attività agonistica". (V. Cozzo /FIPAV)
- Federazione Italiana Giuoco Calcio
C.U. n.30 del 18.10.2016 (dispositivo CU 22 CSA) - Mancato adempimento obblighi invio "Rosa dei 25"
Con il C.U. n.30 del 18.10.2016 (dispositivo CU 22 CSA), la Corte Sportiva D'Appello sanciva come, l'adempimento dell'invio mediante PEC della Rosa dei 25, ovvero l'elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A TIM, entro le ore 12:00 del giorno antecedente la disputa come disposto dal Com. Uff. della FIGC n. 84/A del 20.11.2014 non può essere sostituito dall'inserimento della lista nel sistema Extranet, sostenendo “che la trasmissione alla Lega di Serie A, a mezzo PEC, dell'elenco dei calciatori c.d. “eleggibili” e delle successive variazioni allo stesso, espressamente previsto dal Com. Uff. della FIGC n. 84/A del 20.11.2014, non costituisca affatto, come sostenuto dalla Società ricorrente, un'inutile duplicazione di adempimenti a carico di una società calcistica che abbia già provveduto a compilare l'elenco dei 25 ovvero, come nel caso che ci occupa, ad inserire la variazione utilizzando il
sistema Extranet della stessa Lega di Serie A; al contrario, il predetto adempimento è finalizzato a rendere edotte non soltanto la Lega di SerieA ma le altre Società, le cui squadre partecipino al Campionato di Serie A, dei nominativi dei calciatori inseriti da ogni Società nella c.d. "lista dei 25". (U.S. Sassuolo / Pescara Calcio)
- Federazione Italiana Pallacanestro
C.U. del 22 marzo 2016, n. 699, delibera n. 244/2016, Consiglio Federale della FederBasket - Partecipazione gare extra FIBA
Con C.U. del 22 marzo 2016, n. 699, delibera n. 244/2016, il Consiglio Federale della FederBasket ha sancito che la partecipazione a gare e competizioni internazionali non organizzate da FIBA e FIP, fatte salve quelle riconosciute da FIBA, senza la preventiva autorizzazione, costituisce grave infrazione dell'ordinamento sportivo, in quanto l'adesione alla FIP e, tramite essa, alla FIBA è effettuata liberamente dalle società mediante l'affiliazione che determina l'acquisizione in capo alle stesse del diritto di svolgere attività sportiva promossa e organizzata dalla FIP e dalla FIBA, ma anche dei doveri derivanti dalla appartenenza al movimento sportivo federale, osservando le disposizioni anche programmatiche ed organizzative stabilite dalla FIBA e dalla FIP, in ottemperanza ai principi declamati dagli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto Federale. In particolare, l'art. 3: "le affiliate sono soggetti dell'ordinamento sportivo, tenute a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni
e dei provvedimenti del CIO, del CONI, della FIBA e della FIP".
- Federazione Italiana Nuoto
Decisione n. 47 del 14 ottobre 2016 - Vizio di costituzione dell'organo giudicante FIN
Con la decisione n. 47 del 14 ottobre 2016, il Collegio di Garanzia dello Sport veniva investito dell'accertamento delle condizioni per rimettere al Giudice di prime cure la vertenza a causa di un vizio di costituzione dell'organo giudicante, adducendo la violazione degli artt. 2, comma 6, e 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con gli artt. 276, 410 e 437 c.p.c. e con riferimento all'art. 54 Codice Giustizia Sportiva, poiché l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale Federale si era tenuta alla presenza di n. 2 componenti in luogo dei tre previsti dalla richiamata normativa sportiva federale.
A tal riguardo "il Collegio osserva che, come correttamente definito dalla Corte Federale di Appello, il vizio di costituzione dell'organo giudicante di primo grado, sollevato dal ricorrente, non può essere motivo di rimessione al giudice di prime cure secondo le regole procedurali proprie dell'art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, che tassativamente ne ammette la rimessione medesima esclusivamente nella ipotesi di "omissione delle comunicazioni" e che solo detta ipotesi può essere causa di nullità del giudizio". (F. Liolli / S.S.D. #Roma #Nuoto a.r.l.)
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- Federazione Ciclistica Italiana
C.U. 5 del 2 agosto 2016 il Tribunale Federale Nazionale - Trasferimento atleta ad altra società
Con C.U. 5 del 2 agosto 2016 il Tribunale Federale Nazionale ha autorizzato il trasferimento dell'atleta da un sodalizio ad un altro nel corso della stagione sportiva, sussistendo il nulla osta di entrambe le associazioni, sottolineando che “il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all'art. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell'atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società. Inoltre, l'ostacolo, in astratto rappresentato dal fatto che la stagione fosse ampiamente in corso e che fossero anche scaduti i termini per l'affiliazione ad altra società, poteva essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell'interesse dell'atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso, la quale sarebbe altrimenti compromessa stanti gli insanabili dissidi insorti”. (G. Petroni / VC COPPI Lunata - Altopack Packaging ASD Attività Giovanile)
- FIGC: ammissibilità istruttoria testimoniale
Con C.U. n. 40 del 16.11.2016 la Corte Sportiva d'Appello, si è interessata di valutare la ammissibilità di un ricorso presentato da una affiliata nel quale si chiedeva, oltre alla riforma della sanzione inflitta, di provvedere all'audizione di alcuni testimoni oculari del fatto oggetto della vertenza, stabilendo che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili, perché sebbene "l'art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento (omissis) deve comunque notarsi che l'art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art.35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale." Inoltre la Corte Federale d'Appello ha altresì evidenziato come "la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per a vere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati." (A.S. Gubbio 1910 S.r.l. / FIGC)
- FIGC: perentorietà termine art. 95 comma V NOIF
Con C.U. n. 11 del 16.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti è intervenuto a seguito di un reclamo presentato da un sodalizio sportivo che chiedeva l'annullamento di un tesseramento di un calciatore in quanto l'accordo di trasferimento veniva depositato oltre il termine di giorni 5 previsto dalla normativa federale, stabilendo che il ricorso dev'essere accolto in quanto "in punto di diritto, è orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Tribunale ritenere che il termine di cui al richiamato art. 95 comma V NOIF sia perentorio, con la ovvia conseguenza che la spedizione e/o il deposito dell'accordo di trasferimento oltre il suddetto termine dia luogo alla nullità del relativo tesseramento." (A.S.D. Ronciglione UTD / G.S.D. Capranica Calcio)
- CONI: termini estinzione procedimento
Con Decisione n. 58 del 21.11.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha chiarito che nell'ipotesi in cui un procedimento disciplinare venga dapprima instaurato avanti al Tribunale Federale Nazionale, il quale dichiarandosi non competente, rimette gli atti alla Procura Federale, la quale a sua volta riformula il deferimento avanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico, quest' ultima deve pronunciare la decisione nel termine di 90 giorni che decorrono dal primo deferimento in quanto "le rilevate esigenze di tutela del diritto di difesa dell'incolpato, cui le disposizioni in commento sono preordinate, impongono di individuare quale dies a quo, per il computo del termine, la data del primo atto di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura, consistita nel deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale. Non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d'Appello secondo la quale il dies a quodeve individuarsi non nel momento di esercizio dell'azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fasci colo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all'organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l'accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato." (L. Piangerelli /FIGC)
- FIG: normativa applicabile
Con C.U. n. 6 del 10.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da due tesserati avverso una decisione della Commissione Professionisti la quale non aveva accolto la richiesta di esenzione alla prova di gioco sulla scorta delle norme de “Il Regolamento della Scuola Nazionale Professionisti Prova di Gioco” del 2016 contestando la decisione di primo grado in quanto giustificata su una normativa intervenuta successivamente alla presentazione del bando che quindi a dire dei ricorrenti doveva essere regolato dalle norme su il "Primo Corso d'Avviamento per la formazione di insegnanti professionisti di golf, Scuola Nazionale Professionisti" del 2015. Sul punto il Tribunale ha stabilito che "al riguardo non può essere invocata la diversa e più rigorosa disciplina dettata dal Bando del 2016 che, in quanto intervenuto successivamente, si presenta come tale inidoneo a disciplinare un iter, peraltro già concluso, che aveva la propria lex specialis in altro e diverso Bando, poiché – secondo il costante orientamento giurisprudenziale – la fonte da cui origina la disciplina concorsuale va individuata nell'assetto normativo primario o secondario vigente alla data di approvazione del bando: le norme sopravvenute, laddove contenenti prescrizioni diverse da quelle del bando, non sono idonee a modificare i criteri di gara già cristallizzati nella lex specialis (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, III, 1 settembre 2014, n. 4449; idem V, 7 giugno 2016, n. 2433)". (F. Bartolini e S. Bartolini / FIG)
- FIGC: risoluzione accordo sull'applicazione della sanzione
Con C.U. n. 50 del 4.08.2016 la Corte Federale d'Appello ha stabilito che nell'ipotesi in cui un deferito convenga con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS FIGC e successivamente non dia seguito all'accordo omettendo il pagamento della sanzione nei termini indicati, non può sostenere la illegittimità della risoluzione dell'accordo raggiunto sulla scorta dell'intervenuto provvedimento di sequestro del giudice penale in quanto se "tale situazione fosse stata realmente impeditiva per l'interessato, o comunque avvertita come tale, il Leonardi non avrebbe dovuto concordare alcuna sanzione pecuniaria con la Procura federale stante l'inevitabile riserva mentale, non legittimabile, circa la possibilità di adempiere nei termini stabiliti dall'ordinamento sportivo". (P. Leonardi / FIGC)
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FIGC: competenza Tribunale Federale Territoriale
Con
C.U. n. 66 del 28.11.2016 la Corte Federale d'Appello è intervenuta a seguito di un ricorso nel quale veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale Federale Territoriale avanti al quale era stato instaurato il giudizio di primo grado stabilendo "che è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione, mentre il successivo comma 7 afferma che nel caso di più incolpati appartenenti a leghe diverse, si applica il disposto di cui all'art. 41. comma 1 e nel caso di incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa.
L'art. 41 comma 1 C.G.S. statuisce che se vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo dove è stato commesso l'illecito, ma la competenza del Tribunale Federale Nazionale prevale su quella dei Tribunali Federali Territoriali." (P. Giovannini / FIGC)
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FIP: diffamazione a mezzo internet
Con
C.U. n. 95 del 6.9.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora un tesserato pubblichi sul proprio profilo Facebook delle affermazioni con le quali afferma che la propria squadra ha deliberatamente perso una partita per ottenere un accoppiamento più favorevole nel corso dei play off, deve considerarsi che tali dichiarazioni non consentono "di poter affermare che dall'ambiguità delle stesse siano scaturiti fraintendimenti o sospetti tali da poter gettare ombre sulla regolarità delle partite in questione; considerato quindi che tali dichiarazioni, sicuramente inopportune ed in alcuni passaggi indubbiamente volgari, non costituiscano violazione dei principi di lealtà e correttezza, così come contestati, ma debbono considerarsi una manifestazione, seppur censurabile per i termini utilizzati, autocritica ed autoironica sul valore e sul comportamento della propria squadra". (S. D'Aiello / FIP)
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FIGC: notifica delle comunicazioni
Con
C.U. n. 27 del 27.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che in caso di notifica di qualsivoglia comunicazione ai soggetti deferiti effettuata presso la sede della società così come indicato nell'art. 38 comma 8 CGS (in vigore all'epoca dei fatti), benché il suddetto articolo preveda delle modalità di notifica tra loro "alternative", una volta che il deferito ha eletto il proprio domicilio in quel dato procedimento tutte le notifiche devono avvenire nel domicilio eletto in quanto "assolvendo all'onere di indicare nel primo atto difensivo l'indirizzo di recapito delle comunicazioni, detti Organi siano tenuti ad effettuare le notifiche secondo le modalità scelte ed indicate dal deferito medesimo. L'alternatività cui fa riferimento l'art. 38 citato attribuisce, dunque, una facoltà agli Organi di Giustizia sportiva che si arresta in presenza della elezione di domicilio fatta dal deferito nel rispetto delle modalità indicate nella norma." (M. Elena Piatti / FIGC)
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FIPAV: svincolo coattivo
Con
Delibera n. 7 del 1.12.2016 la Commissione Tesseramento Atleti ha stabilito che qualora una tesserata richieda lo svincolo coattivo sulla scorta di plurime ragioni tra cui l'omessa visita medica, tale ricorso deve essere accolto in quanto "il tesseramento si costituisce con l'inoltro a FIPAV della documentazione prevista attraverso il dispositivo di firma digitale in possesso del legale rappresentante della società, che si fa garante dell'effettuazione della visita medica da parte dell'atleta. Secondo l'ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione (Sentenze Colacioppo, Laganà, Muzi, Biscarini, Camilli), ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati." (E. Saracino / ASD Pallavolo Carrarese)
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