In questo numero:
• EVENTI
• CONTRIBUTI GIURIDICI
• INFORMAZIONI E NEWS NAZIONALI
• INFORMAZIONI E NEWS INTERNAZIONALI
• COLLABORAZIONI E CONVENZIONI
• PUBBLICAZIONI
EVENTI
CONTRIBUTI GIURIDICI
- Contributo giuridico in tema di didattica a distanza nelle docenze di educazione fisica e scienze motorie
In considerazione dei quesiti giuridici emersi con l’avvio della didattica scolastica a distanza, tenuto conto dei dubbi e delle criticità legate alla specificità della disciplina segnalate dai docenti di educazione fisica e scienze motorie che necessitano di agire nel loro ruolo in piena consapevolezza, nel rispetto delle esigenze della sicurezza e delle garanzie assicurative, su richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, con questa nota è stato fornito un primo strumento di riflessione e supporto pratico, non solo di natura giuridica, inerente le modalità di svolgimento delle attività motorie a distanza nel corso dell’emergenza Covid–19.
Con successiva nota, la dirigente dell’UST di Lucca e Massa Carrara, dott.ssa Donatella Buonriposi, ha così comunicato che lo studio è stato diffuso presso tutte le istituzioni scolastiche comprese nelle due province.
Hanno partecipato al progetto: Avv. Federica Felici, Avv. Federico Bottazzoli, Avv. Stefano Gianfaldoni, Avv. Filippo Giantini, Avv. Letizia Pellei Egisti.
(Ufficio scolastico.pdf)
- eSports tra presente e futuro
La scena attuale delle competizioni e le nuove prospettive nel mondo dei media
Intervista all'Avv. Alessandro Coni
(a breve disponibile anche su YouTube)
- Il Calcio prova a ripartire… in ordine sparso
Sanificazione, protocolli e segregazione degli spazi sono le parole ricorrenti nelle discussioni che coinvolgono il calcio europeo. Quelle citate sono tra le misure che maggiormente ricorrono nei piani di ripresa che le Leghe stanno predisponendo in queste settimane, con la speranza di ottenere i consensi necessari per poter cominciare di nuovo la stagione 2019/20. Eppure, i campionati di calcio europei continuano a muoversi senza una linea comune, cercando di smarcarsi in modo diverso dal pressing della UEFA, che vorrebbe portare a termine la stagione, sebbene debba già registrare alcune defezioni. In Olanda il campionato è stato definitivamente concluso, senza aggiudicazione del titolo, né promozioni o retrocessioni. I piazzamenti UEFA vengono assegnati in base alla classifica maturata all’8 marzo 2020. In Francia, la Ligue1 dopo la conferma dei divieti imposti dal Governo alle manifestazioni pubbliche ha deciso di interrompere definitivamente la stagione, assegnando il titolo al PSG, primo in classifica al momento della sospensione. Il contratto con broadcaster (Canal+ e BeIn Sport) è stato risolto anticipando di qualche mese la fine naturale dell’attuale ciclo dei diritti audiovisivi nazionali. Intanto, i club - come altre aziende francesi - potranno usufruire di un prestito garantito dallo Stato che verrà distribuito tra le squadre sulla base dei medesimi criteri di ripartizione dei ricavi derivanti dai diritti audiovisivi. In Italia la Serie A ha ribadito più volte la volontà di ricominciare il campionato. A tal fine, sono state redatte delle linee guida volte a regolare i vari momenti dell’attività dei club, dagli spostamenti da e per lo stadio, fino alla razionalizzazione degli spazi all’interno degli stadi, con l’implementazione, tra l’altro, di alcuni protocolli per le interviste e l’uso degli spogliatoi. Intanto alcuni club hanno riavviato le sessioni di allenamento (tra i primi Sassuolo, Bologna, Parma e Napoli). In Germania, la Bundesliga si dice pronta a ripartire, anche se in realtà non si è praticamente fermata, visto che gli allenamenti sono continuati, salva una pausa forzata. Per il momento rimane il divieto imposto alle manifestazioni pubbliche fino al 31 agosto. Anche dopo l’ultimo incontro tra il Governo e i rappresentanti dei Lander sembrava che una soluzione non potesse essere ancora presa, ma già trapela la notizia di un possibile accordo tra Federazione e Governo per ricominciare sin da metà maggio. Nel frattempo, la Federazione calcistica ha annunciato un piano di ripresa che prescrive l’adozione di misure per la sicurezza degli atleti e un limite di 300 persone all’interno ed intorno al campo. In Spagna, a parte la decisione di Real Sociedad e Athletic Bilbao di aspettare a disputare la finale della Coppa del Rey finché non sarà possibile giocare di fronte al pubblico, la Liga intende riprendere le gare. In Inghilterra, la Premier League è in attesa di comprendere l’evoluzione delle misure governative. Intanto si propongono anche cambiamenti delle regole di gioco, autorizzando più sostituzioni, pianificando gare in campi neutri presso impianti lontani dagli agglomerati urbani e soprattutto riducendo la durata degli incontri. In Portogallo la decisione di far riiniziare il campionato entro fine maggio è stata confermata dal Governo, ma deve tuttora essere ratificata. Per il momento i club si preparano con la prospettiva di poter nuovamente giocare tra poche settimane, sebbene rimanga ancora da sciogliere il nodo stadi, in quanto alcuni impianti non sarebbero idonei a garantire una divisione adeguata degli spazi. Inoltre, vi è la questione della quarantena imposta a coloro che facciano ingresso presso le isole Azzorre e a Madeira. Infine, un caso eccezionale è quello della Jupiler Pro League in Belgio, la quale per prima aveva annunciato la fine anticipata della stagione, salvo poi rimettere tale decisione in discussione di fronte agli avvertimenti della UEFA e ora è in diplomatica attesa di una ratifica della decisione finale. Avvertimenti minacciosi che tuttavia non sono stati reiterati ufficialmente dopo gli annunci della Eredivise e della Ligue1.
Avv. Alessandro Coni
- Ma la pallavolo è uno sport pericoloso?
Sì, o almeno questa sembrava la conclusione cui giungevano le ricerche del Politecnico di Torino svolte per conto del CONI. In base all’applicazione di alcuni indici relativi alle possibilità di contatto e alle modalità di gioco, la pallavolo appariva in cima alla classifica, anche prima di calcio e rugby. La realtà è un’altra, i dati trapelati e pubblicati anticipatamente da alcuni giornali non tenevano conto dei giudizi complessivi del Politecnico, ma sommavano alcune indicazioni fornite dalle singole Federazioni. Il report finale, infatti, pone la pallavolo in un’area di rischio moderato (5 su 8) dietro ad altre discipline similari come la pallacanestro. Interessante che tra gli sport pericolosi, addirittura in classe 8, appaia l’atletica leggera con riferimento agli 800 metri piani. Il normale svolgersi della gara vede spesso gli atleti correre a lungo in fila indiana oppure spalla a spalla. Queste caratteristiche fanno scattare appieno uno dei parametri di valutazione, ovvero la presenza di assembramenti. Da qui il giudizio severo sul rischio connesso a tale attività sportiva.
Avv. Alessandro Coni
- Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite - Decisione n.1/2020 (Ric.85/2019)
Nota della dott.ssa Mariangela Iachino
La res iudicata, forte del consolidato principio in tema di “ne bis in idem”, ripercorrendo l’iter storico della vicenda, non presenta alcun elemento innovativo, ad eccezione dell’articolo 142, commi IV e V, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Preliminarmente, il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, a più riprese, sottolineò che la richiesta di revoca di un atto in autotutela (assegnazione del titolo Campione d’Italia per il Campionato Italiano di Calcio di Serie A, anno 2005-2006, alla società Football Club Internazionale Milano S.p.A., Ndr), quale potere discrezionale che risiede in capo alla FIGC, <>, avendo esaurito la ricorrente – Juventus Football Club S.p.A.- tutti i gradi della Giustizia Sportiva.
Le stesse decisioni non sono più soggetto ad alcun regime d’impugnazione in ambito di Giustizia Federale.
Il dato che la stessa ricorrente continui a reiterare il medesimo ricorso ha indotto il Collegio di Garanzia dello Sport, nelle tredici pagine di decisione (Decisione n.1/2020, depositata in Roma in data 7 gennaio 2020), non solo a pronunciarsi nel senso di inammissibilità dello stesso, il quale fu già ampiamente illustrato e motivato nelle precedenti decisioni del Collegio, ma anche la condanna ad €10.000,00 di spese processuali, oltre accessori di legge.
L'unico elemento innovativo del ricorso, presentato dalla società Juventus Football Club S.p.A., oltre all’anacronistica assegnazione dello “scudetto” della stagione calcistica 2005/2006 alla società Football Club Internazionale Milano S.p.A., consistette nell’affermare che i membri della Corte d’Appello Federale, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 7, comma V, lettera l), Statuto CONI, con delibera n. 258 de 11 giugno 2019), fossero decaduti dalle loro funzioni, ex articolo 142, commi IV e V, Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
L'interpretazione dell’articolo 142, CGS FIGC, con riferimento ai commi IV e V, involve, a rigor di logica, in una direzione opposta: con l’entrata in vigore del nuovo Codice, i membri della Corte d’Appello Federale <> (articolo 142, comma V, CGS FIGC), ma i precedenti facenti funzioni permangano nel loro ruolo e nelle mede-sime cariche <> (ibidem), fino all’insediamento nei successori.
Invero, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, ha sposato ed accolto la tesi dei legali rappresentanti pro tempore della FIGC. Quest’ultimi, a discapito di quanto reclamato dalla società calcistica Juventus - decadenza dei membri della CFA ed illegittimità del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC circa le nuove nomine con effetto a de-correre dal 1° settembre 2019 - argomentarono nel senso di una continuazione delle funzioni dei precedenti membri fino all’insediamento dei loro sostituti. Dunque, <>, atteso che il Consiglio Federale non stabilì alcun termine di operatività circa la condizione di assediamento dei nuovi membri, ed in assenza di ciò, permangono nelle loro funzioni i precedenti componenti. Legittimamente, “il Consiglio Federale della FIGC, con delibera pubblicata nel C.U. 30 luglio 2019, n. 42/A, ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti della Corte Federale d'Appello, postergandone il termie iniziale di efficacia al 1° settembre 2019”. In conclusione, gli effetti della decadenza non si sono prodotti, non lasciando “vacanti” e lacunose le funzioni della CFA.
- Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione IV - Decisione n.4/2020 (Ric.69/2019)
Nota della dott.ssa Mariangela Iachino
Il Consiglio Federale della FIGC, con delibera del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1° luglio 2019 (C.U. n. 152/A), apportò modifiche all’articolo 96, NOIF F.I.G.C., rubricato “Premio di partecipazione”.
Il premio di partecipazione, in forza del principio di solidarietà sportiva sotteso allo stesso, è una indennità, maturante al momento del tesseramento pluriennale, devoluta alle Società dilettantistiche, in particolare L.N.D. e Lega Pro, finalizzata alla valorizzazione economica dei giovani, ossia a sviluppare ed incentivare la formazione dei giovani calciatori.
L’istituto è stato nel corso degli anni soggetto a novelle, da ultima la citata 2019, il cui aspetto preminente, al fine del godimento del premio, è il vincolo sportivo annuale, per una intera stagione sportiva, del calciatore con la Società dilettantistica cui è tesserato.
Della premialità in questione, fino alla novella del 2019, beneficiarie erano solo le ultime due Società con le quali il calciatore era tesserato nell’arco delle tre stagioni di campionato precedenti a quella di stipulazione del vincolo su base pluriennale. Dal 1° luglio 2019, il nuovo comma II, articolo 96, NOIF F.I.G.C., recita “Agli effetti del “premio di partecipa-zione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni […]”.
L’interpretazione uniforme dell’articolo 96, NOIF F.I.G.C., fornita a più riprese dagli Organi giudicanti federali, si indirizza verso una connotazione solidaristica sportiva del premio di partecipazione: <> (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 4/2020).
Attualmente, la nuova formulazione dell’articolo 96 NOIF F.I.G.C. è nel segno di una circoscrizione dell’ambito applicativo normativo e di una estensione dei soggetti beneficiari il premio di partecipazione.
Il nodo cruciale, oggetto della decisione de quo, si indirizza al primo aspetto. Il comma I, articolo 96, NOIF F.I.G.C., statuisce che il premio è indirizzato ai tesserati per la prima volta come “giovani” presso le Società della Lega Nazionale Dilettanti e Lega Pro. Fino al compimento del 14° anno d’età, il soggetto atleta sottoscrive un tesseramento con durata annuale; dopo la predetta età, il tesserato, di concerto con la società dilettantistica di appartenenza, ha la possibilità di continuare con il vincolo annuale fino al sedicesimo anno d’età oppure di tesserarsi con vincolo pluriennale. In quest’ultimo caso, in capo alla società cui il calciatore era precedentemente tesserato matura, da parte della nuova società che richiede “per la prima volta” (articolo 96, comma I, NOIF F.I.G.C.) il vincolo pluriennale, il premio di preparazione, assolvente la finalità di <>.
Il premio è devoluto esclusivamente all’ambito dilettantistico: soltanto alle L.N.D. e/o alla Lega Pro, escludendo le società professionistiche e di puro settore giovanile.
Le società beneficiarie del premio sono state elevate da due e tre (“ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro”, art. 96, comma II, NOIF F.I.G.C.), le quali dovranno essere le ultime tre società titolari, detentrici, del vincolo annuale nell’arco delle ultime cinque stagioni sportive (arco temporale di formazione che passa da tre a cinque anni). Ad ogni società, annualmente – per ogni singola stagione di tesseramento dell’atleta – sarà garantita 1/5 del premio di partecipazione.
- Federazione Italiana Scherma - Corte Federale d’Appello Proc. n. 9/2019
Nota della dott.ssa Maria Antonietta Foti
Nella pronuncia in oggetto, la Corte Federale d’Appello respinge il ricorso proposto dall’atleta Arianna Errigo contro la Federazione Italiana Scherma ai sensi degli artt. 30 C.G.S. CONI e 69 Regolamento di Giustizia FIS, dichiarandolo tardivo rispetto alla data in cui l’Atleta ha avuto piena conoscenza dei fatti posti a suo fondamento. Con lo stesso si chiedeva il riconoscimento del “diritto di Arianna Errigo, in forza dei risultati raggiunti, di essere convocata sia per il fioretto che per la sciabola nelle gare di qualificazione olimpica”.
L’atleta, specialista nel fioretto, ma negli ultimi tre anni allenatasi anche nella sciabola, riferiva di aver manifestato alla Federazione di appartenenza la volontà di volersi qualificare ai prossimi Giochi olimpici in entrambe le specialità, sub condicione entro il 31 marzo 2019 avesse raggiunto risultati tali da rendere indispensabile il proprio apporto in entrambe le discipline. Tale condizione, posta dalla stessa FIS, sarebbe stata rispettata qualora l’atleta fosse risultata la seconda miglior italiana nel fioretto e la quarta nella sciabola, secondo il ranking mondiale.
A fronte dell’impossibilità di partecipare a gare di qualificazione olimpica nella sciabola, l’atleta invocava tutela dinanzi l’Organo di giustizia endofederale chiedendo il riconosci-mento del proprio diritto. Una volta riconosciuti il diritto dell’atleta alla partecipazione a competizioni in più specialità sportive e al contempo l’interesse della Federazione ad otte-nere il miglior risultato sportivo, veniva individuata la potenziale lesività della sfera giuri-dica della ricorrente in due comunicazioni FIS datate rispettivamente 24.04.2019 e 02.05.2019. Veniva pertanto affermato che al momento della ricezione di tali comunica-zioni, la stessa avesse avuto piena conoscenza della posizione ostativa della Federazione, gravando pertanto su di essa l’onere di presentare tempestivo ricorso ad un Organo di giustizia endofederale, nel termine di 30 giorni così come stabilito dall’art. 69 comma 2 Reg. Giustizia FIS. Questione centrale pertanto risultava essere l’osservanza del termine decadenziale entro cui proporre il ricorso e delle condizioni in presenza delle quali l’ordinamento sportivo riconosce l’esperibilità della tipologia di azione invocata dall’atleta sotto il profilo dell’ambito di cognizione del Tribunale federale, ovvero la tutela di situa-zioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale.
- Federazione Italiana Nuoto - Corte Federale di Appello - Decisione n.1/2020 (Ric.260/20)
Nota del dott. Fernando Rizzo
La decisione in oggetto, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dall’Atleta Giovanni Bianco c/o Avv. Gianluca Nasuti e, per conoscenza, Comitato Regionale Liguria, Società R.N. Savona, si sofferma ancora una volta sull’autonomia del giudizio disciplinare sportivo rispetto agli altri procedimenti.
Principio di autonomia, che è stato per la prima volta sancito con la Legge 17 ottobre 2003, n. 280, il cui scopo è stato quello di disciplinare i delicati aspetti di ripartizione di competenza codificando i principi generali sanciti da dottrina e giurisprudenza in materia di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, riconoscendo l’autonomia del primo rispetto al secondo e delimitando i limiti di tale autonomia.
Nel caso che ci occupa, la Prima Sezione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, rigettava il primo motivo di gravame avanzato dal ricorrente relativo alla violazione del diritto di difesa per mancata sospensione del procedimento in attesa dell’acquisizione degli atti penali, basandosi non solo del principio suesposto( Legge 17 ottobre 2003, n.280) ma anche da quanto sancito dall’art. 83 comma 5 lett. a del R.G.S. secondo cui: “se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna. L'azione disciplinare può ogni caso essere promossa o proseguita indipendentemente dal procedimento penale relativo al medesimo fatto”
La Corte, pertanto, riteneva il primo motivo avanzato dal ricorrente non meritevole di accoglimento.
- Tribunale di Rimini – Sentenza del 12 novembre 2019
Nota della dott.ssa Cristina Giovenale
Il Tribunale di Ravenna si pronuncia riguardo la domanda di risarcimento danni in solido -patrimoniali e non patrimoniali- richiesti da parte attrice, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà su figlio minore, post mortem del proprio congiunto (ex giocatore di rugby professionista) deceduto per trauma cranico durante una partita amatoriale di rugby, presso società sportiva di cui non era tesserato. L’attrice rivendicava azioni di gioco violento e scontri fisici oltre i limiti del c.d. “rischio consentito” a danno del congiunto e citava in giudizio società sportiva e tecnici, contestando di essere venuti meno alla responsabilità giuridicamente rilevante a loro confacente. Il giudice, escussi i testi e conclusa la fase istruttoria, dichiara domanda di parte attrice improcedibile per inesistenza originaria di procura alle liti ex art 182 c.p.c, rigetta la domanda di risarcimento danni poichè infondata e la condanna alle spese liquidando somma pari ad € 6.100,00 -in favore dei convenuti-, più spese processuali.
Nel caso di specie l’atleta in questione, in quanto ex professionista, aveva ben cognizione dei rischi dello sport praticato e, nel partecipare all’allenamento prima ed alla partita poi, accettava implicitamente il rischio di essere soggetto ad eventuali azioni di gioco lesive. Si ricorda che il rugby rientra nella categoria degli sport a “violenza eventuale”, la violenza delle azioni, però, per essere tale, deve superare i c.d. limiti del “rischio consentito”, difatti, dalla fase istruttoria e dall’escussione testi, emergeva che non vi fosse prova certa che le lesioni subite dall’atleta fossero frutto di azioni che avessero superato i limiti, conducendo alla concreta ipotesi che il trauma cranico, causa della morte, fosse conseguenza di una caduta accidentale sul terreno di gioco e non di azioni gravemente scorrette. Irrilevante è anche il mancato tesseramento nell’associazione sportiva, essendo, in primis, un atto volontario e non obbligatorio e prevedendo, poi, una presenza abituale in associazione e non saltuaria come quella del nostro atleta. Da ritenersi esclusa anche qualsiasi tipo di responsabilità giuridica addebitabile a tecnici e società sportiva, in quanto, come emerso nelle indagini, la competizione amatoriale si è svolta seconde le regole del c.d. “regolamento old”, peculiare alle associazioni che praticano o fanno parte del: Rugby Old (la European Golden Oldies Rugby. Associazione riconosciuta a livello globale, rivolta agli atleti o ex atleti over 35, di stampo puramente ludico-amatoriale). Per la loro connotazione amatoriale e non agonistica, nelle associazioni (o squadre) di Rugby Old, i livelli di rischio durante le azioni di gioco si abbassano, poiché consentite solo le azioni a basso impatto. Nel regolamento Old, infatti, vengono riprese le regole del rugby regolare, salvo eccezioni, quali ad esempio: il divieto di spinta durante la mischia e le disposizioni relative alla touche, il placcaggio che diventa sempre più “soft” in base al colore dei pantaloncini degli atleti distinti per fasce d’età. Non vi sono tecnici in campo, tempi per le sostituzioni o ruoli imposti, il match o gli allenamenti sono momenti ludico-amatoriali e non agonistici, ecco perché non vi è l’obbligo di previa certificazione medica e né di idoneità fisica per partecipare alle attività di gioco, tantomeno particolari responsabilità addebitabili al team organizzativo come nel caso di specie. Proprio per lo stampo non agonistico del momento, è pacifico dunque che la decisione del giudice possa trovare fondatezza ritenendo dunque infondata qualsiasi responsabilità altrui, tenendo conto dei parametri e regolamento di gioco propri dell’Old Rugby.
INFORMAZIONI E NEWS NAZIONALI
- Ufficio dello Sport: Pubblicate le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.
(http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali/?fbclid=IwAR3U4fBmivY94yUInWxWDxjJC8W4sWBTfUeuHG2gBhMPHWSV8e18uz_w9oQ)
- Atleti Professionisti classificati da INAIL come soggetti ad ALTO rischio contagio al pari di Medici e Forze dell’Ordine.
(DOC TEC INAIL(4).pdf)
- CONI: "Nella legge di conversione del cura Italia la proroga anche dei decreti sport", di Alessandra di Legge.
(http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/17108-nella-legge-di-conversione-del-cura-italia-la-proroga-anche-dei-decreti-sport%E2%80%9D,-di-alessandra-di-legge.html)
- CONI: Consegnato al Ministro Spadafora il report del Politecnico di Torino “Lo sport riparte in sicurezza”.
(https://www.coni.it/it/news/17103-consegnato-al-ministro-spadafora-il-report-del-politecnico-di-torino-%E2%80%9Clo-sport-riparte-in-sicurezza%E2%80%9D.html?fbclid=IwAR3-5MOSw71sDyTzW5DjTE9uGBRFnFw-oihE40cKotEbxI2g8Ksp6_yB60s)
- Atletica: Schwazer, fine della corsa: condanna definitiva, resta la squalifica fino al 2024.
(https://www.gazzetta.it/Atletica/05-05-2020/schwazer-fine-corsa-condanna-definitiva-370733738522.shtml)
- Calcio Serie B: Il Venezia raggiunge accordo sugli stipendi con i propri tesserati. E' la prima squadra di Serie B.
(https://www.veneziafc.it/news/raggiunto-un-accordo-sui-compensi-di-giocatori-staff-tecnico-e-dirigenti/?fbclid=IwAR0CoEscM5A_vD5CjpaanzJ38jsizdyxU8UnIjTfs77ZYDbTHdgHu2_NjTo)
- La Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza del DPCM del 26 aprile 2020, ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 18 maggio 2020, sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.
(C.U. n. 298)
INFORMAZIONI E NEWS INTERNAZIONALI
- Sports Law and Policy Centre: Sondaggio su coronavirus e sul suo impatto sul calcio.
(http://www.sportslawandpolicycentre.com/QUESTIONNAIRE%20ON%20CORONAVIRUS.pdf)
- Il Comitato Esecutivo approva le linee guida sull'ammissibilità alla partecipazione alle competizioni UEFA.
(https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/newsid=2641715.html?fbclid=IwAR1fZ0icpTx6BBz8XjXPtX2f0YPcTCX_dpKDWmYGaMOoMWvEVQHRABYvX2A)
- Calcio: La Ligue 1 si ferma definitivamente:
Il governo francese che ferma tutto lo sport nazionale fino ad Agosto.
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L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport è lieta di annunciare la propria collaborazione con la piattaforma “Tutto Calcio Femminile”.
(https://www.tuttocalciofemminile.com/)
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Elezione di consigliere dell'Unione Nazionale Associazioni Sport Equestri
L’avvocato Anna Carmela Costanza, socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, è stata eletta consigliere dell'Unione Nazionale Associazioni Sport Equestri (UNASE - associazione senza scopo di lucro), il cui scopo è quello della rappresentanza, tutela e sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche degli esercenti attività equestre, delle associazioni di categoria, delle persone fisiche e/o giuridiche esercenti attività equestre quali istruttori, tecnici, rappresentanti dei cavalieri, dei proprietari di cavalli; valorizzare le competenze professionali degli associati, garantire il rispetto delle regole etiche e agevolare la tutela degli utenti. La Collega Costanza avrà la mansione di curare i rapporti con le istituzioni.
PUBBLICAZIONI
The Sports Law and Policy Centre is pleased to announce the publication of
TRANSFERS OF FOOTBALL PLAYERS
A practical approach to implementing FIFA rules
Michele Colucci and Ornella Desirée Bellia (eds.)
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2020
ISBN 978-88-940689-9-3 (April 2020, 908 pages)
FLYER
TEASER
ORDER FORM
This book is updated with the latest amendments to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players
published in March 2020.
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AVVISI
QUOTA ASSOCIATIVA 2020
Sono tenuti al versamento della quota associativa 2020 i soci iscritti sino al 31/12/2019.
SI COMUNICA CHE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E' RINVIATO AL 30 GIUGNO 2020
Per rinnovare è sufficiente compilare il
MODULO RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2020
ed effettuare il versamento della quota (Praticante Euro 30,00; Avvocato Euro 60,00) sul seguente conto corrente:
Intestazione A.I.A.S. - Associazione Italiana Avvocati dello Sport
Banca: Unicredit - Filiale La Spezia Ag. 00160 - Via Domenico Chiodo n. 67 - 19121 La Spezia
Codice IBAN IT 24 C 02008 10700 000105108262
Codice BIC UNCRITM1D03
Il pagamento della quota sociale, secondo la normativa vigente, non comporta il rilascio di ricevuta fiscale.
Su richiesta del socio interessato da inviare a: tesoriere@avvocatisport.it, purché in regola con il versamento annuale della quota, verrà rilasciata attestazione di pagamento.
Per ulteriori informazioni: segreteria@avvocatisport.it
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